La mediazione in materia condominiale entrerà in vigore il prossimo 21 marzo: alcune indicazioni utili
(10/02/2012)di Alessandro Gallucci,
Il conto alla rovescia è iniziato o meglio, è entrato nella sua fase
finale. Il 21 marzo 2012, salvo improbabili proroghe o anticipazioni,
entrerà in vigore la mediaconciliazione obbligatoria anche in materia di
condominio negli edifici? Di che cosa si tratta? Ai sensi del primo
comma dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010
“
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti
assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia'
iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni”.
Si tratta di un procedimento finalizzato a cercare di evitare una controversia
tra due parti che litigano su una specifica materia. Nel caso del
condominio il procedimento si applicherà a tutta una serie di liti
eccezion fatta per quelle riguardanti:
a) il procedimento
tendente ad ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento compresa
l’opposizione fino al momento della pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 d.lgs n
28/10);
b) i procedimenti di nomina e revoca giudiziale
dell’amministratore di condominio, trattandosi di procedimenti in camera
di consiglio (art. 5 d.lgs n 28/10).
Alcuni esempi:
il condomino intende impugnare la deliberazione assembleare? Deve
esperire il tentativo di conciliazione. Il condominio intende far
rispettare il regolamento? Deve esperire il medesimo tentativo. Si
tratta di azioni da azionare presso degli organismi accreditati dal
ministero della giustizia. Per iniziare quest’azione non è necessario
essere assistiti da un avvocato ne, tanto meno, seguire le ordinarie
regole sulla competenza.
Al link indicato qui di seguito è
possibile trovare l’elenco di tutti gli organismi di mediazione
accreditati presenti sul territorio nazionale: