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La mediazione in materia condominiale entrerà in vigore il prossimo 21 marzo: alcune indicazioni utili

(10/02/2012)di Alessandro Gallucci,

Il conto alla rovescia è iniziato o meglio, è entrato nella sua fase finale. Il 21 marzo 2012, salvo improbabili proroghe o anticipazioni, entrerà in vigore la mediaconciliazione obbligatoria anche in materia di condominio negli edifici? Di che cosa si tratta? Ai sensi del primo comma dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Si tratta di un procedimento finalizzato a cercare di evitare una controversia tra due parti che litigano su una specifica materia. Nel caso del condominio il procedimento si applicherà a tutta una serie di liti eccezion fatta per quelle riguardanti:

a) il procedimento tendente ad ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento compresa l’opposizione fino al momento della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 d.lgs n 28/10);

b) i procedimenti di nomina e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, trattandosi di procedimenti in camera di consiglio (art. 5 d.lgs n 28/10).

Alcuni esempi: il condomino intende impugnare la deliberazione assembleare? Deve esperire il tentativo di conciliazione. Il condominio intende far rispettare il regolamento? Deve esperire il medesimo tentativo. Si tratta di azioni da azionare presso degli organismi accreditati dal ministero della giustizia. Per iniziare quest’azione non è necessario essere assistiti da un avvocato ne, tanto meno, seguire le ordinarie regole sulla competenza.

Al link indicato qui di seguito è possibile trovare l’elenco di tutti gli organismi di mediazione accreditati presenti sul territorio nazionale:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp?previsiousPage=mg_3_4_15

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Avv. Alessandro Galluci